Domenica, 20 Maggio 2012

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D.Lgs. 231/01: responsabilità dell'ente per reati ambientali

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D.Lgs. 231/01: responsabilità dell'ente per reati ambientali
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Con l’entrata in vigore del d.lgs. 7 luglio 2011, n.121, il Legislatore italiano ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di natura ambientale.

Il decreto in vigore dal 16 agosto 2011 inserisce infatti l’art.25-undecies all’interno del D.Lgs. n.231/01, che comprende già i delitti di omicidio e di lesioni colpose in materia di sicurezza.

La finalità della norma è quella di estendere per una serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa la responsabilità in capo alle società stesse oltre che alle persone che hanno commesso l’illecito .

La legislazione italiana ha esteso il campo di applicazione anche a reati di carattere formale, come la mancata osservazione di prescrizioni autorizzative, senza che vi sia reale danno per le persone o l’ambiente.

In caso di illecito, alle attuali sanzioni amministrative e penali applicate al soggetto reo del danno commesso verranno pertanto aggiunte ulteriori sanzioni di natura pecuniaria in virtù della gravità del fatto, nonché sanzioni di confisca e di natura interdittiva alla società.
L’applicazione delle nuove sanzioni comporterà un peso economico rilevante per le aziende che si vedranno costrette a pagare decine e decine di migliaia di euro anche per semplici violazioni di carattere formale, con conseguenti ripercussioni sulla stessa vitalità dell’impresa.


La finalità della norma tuttavia non è rappresentata dalla nuova natura sanzionatoria ma bensì dall’indurre le aziende ad adottare un modello organizzativo di gestione e controllo del settore ambientale tale da prevenire i reati in questione.

L’adozione e la concreta attuazione del modello rappresentano infatti l’unico modo per evitare la responsabilità dell’ente e la conseguente applicazione delle sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Il modello organizzativo dovrà pertanto individuare “chi deve fare e che cosa” nonché mappare le aree aziendali all’interno delle quali potenzialmente possono essere commessi illeciti ambientali. Il modello dovrà inoltre contemplare un organismo di vigilanza (ODV) e un sistema sanzionatorio interno.

Per le aziende che hanno già implementato un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) la predisposizione di un modello organizzativo cautelare ai sensi del D.lgs. 231/01 può risultare cosa semplice.

Sicuramente più complesso sarà il lavoro al quale saranno tenute quelle realtà attualmente prive di procedure organizzative in materia.

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